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Art. 1 COSTITUZIONE

La costituita Associazione denominata “Morgan Club Italia” elegge la propria sede presso l’abitazione del Presidente o altro indirizzo da lui indicato all’inizio del mandato.

Art. 2 FEDERAZIONE

L’Associazione può aderire ad altre associazioni di auto e moto d’epoca.

Art. 3 SCOPI

L’Associazione – che non ha fini di lucro sia diretto sia indiretto, né fini politici, si prefigge i seguenti scopi:

  1. riunire in Sodalizio gli appassionati della marca Morgan;
  2. favorire lo scambio di informazioni tecniche di interesse comune;
  3. promuovere incontri e manifestazioni sociali;
  4. mantenere contatti con il Morgan Club Britannico e con quelli presenti in altri Paesi;

Art. 4 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del Sodalizio a qualsiasi titolo (donazioni e/o lasciti, con esclusione di quelli fatti in denaro che saranno considerati quali entrate). Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali annuali che dovranno essere versate entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento (qualora l’adesione all’Associazione avvenisse ad anno sociale già iniziato le predette quote saranno dovute per intero salvo differente decisione del Consiglio Direttivo che potrà decidere un importo ridotto o differito all’anno successivo);
  2. dall’ eventuale utile derivante dalle sovrastime dei preventivi di spesa delle manifestazioni organizzate in proprio o dalla partecipazione a quelle organizzate da terzi;
  3. dagli eventuali utili derivanti dalla cessione di gadget. I gadget sono di norma dati in omaggio o ceduti al costo ai soli soci o, occasionalmente, donati a persone terze per decisione del Consiglio Direttivo. Solo eccezionalmente possono essere venduti a simpatizzanti che ne fanno richiesta.
  4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  5. da eventuali erogazioni o donazioni in denaro.

I Soci dovranno versare, all’atto dell’adesione, una quota determinata annualmente dal Consiglio Direttivo che verrà utilizzata per provvedere alle spese necessarie allo svolgimento dell’attività sociale. Le quote di partecipazione agli eventi sono calcolate e conformi ai preventivi comunicati dai fornitori e, marginalmente, sulla realistica stima di ogni altra spesa inerente l’evento non disponibile al momento della definizione della quota.

Art. 5 IL BILANCIO

L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e, in via facoltativa, quello di competenza e quello preventivo afferente l’anno successivo.

Art. 6 I SOCI

Possono acquisire la qualifica di Soci i possessori di autovetture Morgan e il componente abituale (comprovato dal Consiglio Direttivo) del proprio equipaggio le cui domande di ammissione siano state accettate dal Consiglio Direttivo e che abbiano versato all’atto dell’accoglimento della domanda la quota d’iscrizione. Al fine di favorire la partecipazione delle donne in qualità di socie effettive, l’iscrizione congiunta del possessore dell’auto e del componente abituale del proprio equipaggio (iscrizione come equipaggio) consente ad entrambi il versamento di una quota ridotta pari alla metà di quella determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Possono diventare Soci anche i simpatizzanti, non possessori di autovetture Morgan, purché presentati da un Socio. Rientra, comunque, tra le facoltà insindacabili del Consiglio Direttivo, non accettare l’adesione degli aspiranti soci. La qualifica di Socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità, o per indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo mentre l’indegnità verrà sancita dal Collegio dei Probiviri.

Art. 7 GLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione: a) l’Assemblea dei Soci b) Il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) i Vice Presidenti e) il Collegio dei Probiviri f) il Revisore dei Conti. Nessun compenso è previsto per i Soci ricoprenti Cariche Sociali – che sono da intendersi onorifiche – a favore delle quali potrà darsi luogo solamente a rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci si riunisce:

  1. in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 31/5 o, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale;
  2. in via straordinaria tutte le volte che il Presidente, od il Consiglio Direttivo, lo ritenga necessario.
  3. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, con avviso da spedirsi, per iscritto (mail o lettera) agli aventi diritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con l’elencazione degli argomenti da trattare.
  4. In seduta ordinaria l’Assemblea dei soci delibera sui seguenti argomenti: – nomina dei componenti il Consiglio Direttivo; – approvazione del bilancio consuntivo, dell’eventuale bilancio preventivo, e della quota sociale annuale proposta dal Consiglio Direttivo; – indirizzi e direttive generali dell’Associazione proposte dal Consiglio Direttivo; – argomenti per i quali sia stata richiesta, prima della convocazione dell’Assemblea, l’iscrizione all’Ordine del Giorno da parte del Consiglio Direttivo o di almeno quattro Soci.
  5. In seduta straordinaria l’Assemblea dei soci delibera su qualunque argomento e, in particolare, sui seguenti: – modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; – scioglimento dell’Associazione;
  6. L’Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare in “prima convocazione” quando è accertata la presenza in proprio o per delega della metà più uno o dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, rispettivamente per la seduta ordinaria e per quella straordinaria
  7. In “seconda convocazione” l’Assemblea – riunita in seduta sia ordinaria sia straordinaria – è regolarmente costituita quale che sia il numero dei presenti, in proprio o per delega, e può deliberare sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione.
  8. Ogni socio può essere portatore di non più di cinque deleghe di altri soci che debbono essere in regola con il pagamento della quota sociale. Al Presidente è demandato il compito di verificare la validità della costituzione dell’Assemblea, prima che la stessa proceda alle deliberazioni. Le deliberazioni dell’Assemblea (sia in prima sia in seconda convocazione) sono valide se approvate dalla metà più uno dei voti validi per la seduta ordinaria o da almeno due terzi dei voti validi per la seduta straordinaria.
  9. Le votazioni avvengono, di norma, per scheda segreta. Peraltro, qualora non vi sia opposizione da parte di alcun Socio e sempre che l’argomento lo consenta, le votazioni – su proposta del Presidente – si possono fare per alzata di mano con prova e controprova. La votazione per scheda segreta è comunque obbligatoria per l’elezione delle Cariche Sociali.
  10. In apertura di seduta, l’Assemblea procede alla nomina di un Segretario e, se ritenuto necessario, di uno o due scrutatori.

Art. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è composto da sette membri nominati dall’Assemblea Ordinaria sulla base delle risultanze numeriche delle elezioni tenute allo scopo. In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo di un Consigliere, lo stesso sarà sostituito dal Socio che nell’ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In assenza del candidato di diritto il sostituto sarà eletto alla prima assemblea ordinaria dei soci e decadrà insieme al Consiglio Direttivo in carica. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, fino ad un massimo di due Vice Presidenti, un Segretario ed un Revisore dei Conti. Le cariche di Vice Presidente, Segretario, dei Probiviri (eletti dall’Assemblea) e di Revisore dei Conti, possono essere cumulabili tra di loro. Il Consiglio Direttivo può affidare l’incarico di Tesoriere a persona di fiducia scelta anche al di fuori del Corpo Sociale. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all’eventuale preventivo, nonché all’ammontare della quota associativa da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano dei Vice Presidenti, in assenza di entrambi dal secondo Vice Presidente o dal più anziano in età dei presenti, in assenza anche del secondo Vice Presidente. Di ogni riunione del Consiglio dovrà essere redatto un regolare verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio e potrà essere rieletto.

Art. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e vigila sulla corretta applicazione del presente Statuto. Egli presiede di diritto l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo provvedendo a convocarne le riunioni ed a fissare i relativi argomenti in discussione. Il Presidente dispone, inoltre, quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo esercitando, nei casi d’urgenza, i poteri del Consiglio stesso con l’obbligo di relazionare il medesimo nella prima riunione successiva. In caso di assenza del Presidente o di suo impedimento la rappresentanza è delegata al Vice Presidente più anziano, nel caso ne siano stati eletti due.

Art. 11 I VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo, scadono con il Presidente e sono rieleggibili. Essi collaborano con il Presidente nella realizzazione dei programmi della Associazione.

Art. 12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra quegli associati che si distinguono per un indiscusso prestigio professionale e personale e per serenità di giudizio. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Probiviri eleggono, scegliendolo tra i propri membri, il Presidente del Collegio. Saranno deferite al Collegio dei Probiviri – con esclusione di ogni altra giurisdizione – le controversie di qualsiasi natura, ivi comprese quelle riguardanti l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto. Le decisioni dei Probiviri – che giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura – sono inappellabili.

Art. 13 IL REVISORE DEI CONTI

Il Controllo dell’Amministrazione dell’Associazione è affidato ad un Revisore, nominato dal Consiglio Direttivo. Il Revisore dura nella carica per un triennio ed è rieleggibile.

Art. 14 LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato solo dall’Assemblea dei Soci, riunita in seduta straordinaria, che provvederà alla nomina del Liquidatore e deciderà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

Art.15 NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme sulle Associazioni previste dal Codice Civile italiano.

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